STATUTO
GRUPPO CINOFILO E LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE
Associazione di Artisti per il Volontariato
"CROCE DI S. ANDREA" o.n.l.u.s.
ART. 1
Costituzione
1. E'
costituita in Via Cavour, 6 28061 RECETTO (NO) il Gruppo
Cinofilo, Logistico con sezione nautica e ultraleggeri di
Protezione Civile denominata Croce di S. Andrea o.n.l.u.s
2. Essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed è
fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse
strettamente connesse.
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono
democratici.
ART. 2
Scopi
e finalità
1.
L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini
che, attraverso la partecipazione diretta, intendono
contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
2. Per questi motivi, i propri ispiratori sono quelli del
movimento di volontariato.
3. L'Associazione, aconfessionale e apartitica, fonda la
propria struttura associativa sui principi della democrazia
e non persegue alcun fine di lucro bensì persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo
della Protezione Civile a livello nazionale ed
internazionale.
4. L'Associazione, tramite il proprio impegno verso
obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale
persegue l'affermazione di valori di solidarietà sociale.
5. Pertanto i suoi fini sono:
a. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile,
sociale e culturale.
b. ricercare il soddisfacimento del bisogno collettivi ed
individuali attraverso i valori della solidarietà.
c. contribuire all'affermazione dei principi della
solidarietà popolare nei progetti di sviluppo e civile e
sociale della collettività.
d. contribuire all'affermazione dei principi della
mutualità.
e. fornire lo sviluppo della collettività attraverso la
partecipazione attiva dei suoi soci
f. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale,
alla crescita culturale dei singoli e della collettività.
g. favorire e/o collaborare a forme partecipative di
intervento sull'ambiente, sull'handicap e ad altre
iniziative dirette comunque alla messa in atto di
sperimentazioni innovatrici.
h. collaborare con enti pubblici e privati e con altre
associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini
e degli obiettivi previsti dal presente statuto.
6. La sua attività consiste quindi:
a. organizzare il soccorso mediante idonei mezzi di
protezione civile.
b. nel promuovere iniziative di formazione, informazione e
prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e
sociali.
c. nell'organizzare iniziative di protezione civile e di
tutela dell'ambiente.
d. nell'organizzare la formazione del volontario.
e. nel promuovere iniziative di carattere culturale,
sportivo e ricreativo atto a favorire una migliore qualità
della vita.
f. nell'organizzare il soccorso per la ricerca di persone
disperse, avvalendosi di cani appositamente addestrati. In
particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e
nell'intento di agire in favore di tutta la collettività
l'Associazione si propone di:
I. Addestrare i cani per tale scopo.
II. Organizzare settimanalmente esercitazioni ed
addestramenti al suo interno.
III. Partecipare ad esercitazioni di protezione civile
organizzate a livello comunale, provinciale e regionale.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative,
l'Associazione si impegna anche a:
g. promuovere ed organizzare incontri per favorire la
partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni
emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento.
h. organizzare forme di intervento istitutive dei servizi
conseguenti al precedente punto.
i. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi
della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici
servizi.
j. avvalersi dell'opera della sezione nautica e
ultraleggeri.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate, ad eccezione, sempre in via strumentale e
mai prevalente, di quelle a esse strettamente connesse o di
quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
ART. 3
Membri
dell'Associazione
1.
L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno
volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere
personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai
sensi e nei limiti fissati dalla legge del 1 agosto 1991 n.
266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per
qualificare o specializzare le attività da esse svolte.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Agli associati che operano per conto ed in nome
dell'Associazione potranno essere rimborsate le spese vive
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa
documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea
dei soci.
2. Possono essere soci dell'Associazione: tutti i cittadini
indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la
quota associativa nella misura ed entro i termini fissati
annualmente dall'assemblea.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso.
- La domanda di Associazione deve essere presentata al
Consiglio Direttivo che entro trenta giorni dal ricevimento
della stessa delibera al riguardo.
- I versamenti all'Associazione, di qualunque entità essi
siano, sono fatti a fondo perduto; questi versamenti non
sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e pertanto
nemmeno in caso di scioglimento o estinzione
dell'Associazione stessa, né in caso di morte, di recesso o
esclusione di un associato dall'Associazione, può farsi
luogo alla richiesta di rimborso di quando versato
all'Associazione stessa. Il versamento non crea altri
diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare né per successione a
titolo universale, né per atto tra vivi o mortis causa.
- Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di
età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il
diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere
eletti.
- Tutti i soci inferiori a 18 anni, ma che abbiano compiuto
il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla
vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato
quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere
eletti.
- Tutti i soci, fatta salva la distinzione di cui sopra,
godono degli stessi diritti e doveri.
3. I diritti dei soci sono:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal
presente statuto e dai regolamenti ad esso derivanti.
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i
limiti di cui al precedente art. 7
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini
previsti dal presente statuto
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei
programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei
vari obiettivi previsti nel presente statuto.
4. I doveri dei soci sono:
- rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati
degli organi associativi
- non compiere atti che danneggino gli interessi e
l'immagine dell'Associazione
5. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio
le stesse attività svolte dall'Associazione e coloro che
intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi
forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto
patrimoniale.
6. La qualità del socio si perde:
- per morosità
- per esclusione
- per decadenza.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per
gravi inadempienze nei confronti del presente statuto,
rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con
l'Associazione.
Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro
il termine fissato dall'assemblea, non hanno rinnovato la
sottoscrizione della quota associativa nei limiti
deliberati dall'assemblea stessa.
ART. 4
Risorse
economiche
1.
L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno
predisposti dal consiglio di bilancio consuntivo e quello
preventivo del successivo esercizio per essere sottoposti
all'approvazione dell'assemblea.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote degli aderenti
- da contributi privati
- da rimborsi derivanti da convenzioni
- da contributi di enti pubblici o privati
- da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di
cui all'art. 5 della legge 11 agosto 1991 n. 266,
pervengano all'Associazione per essere impiegate nel
perseguimento delle proprie finalità o specificamente
destinate all'attuazione di progetti.
4. E' fatto obbligo all'Associazione di impegnare gli
eventuali utili e gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni immobili e mobili
- da titoli pubblici e privati
- da lasciti e donazioni purchè accettati nel Consiglio
Direttivo
6. E' fatto invece divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché di fondi,
riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siamo
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
o.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura.
Gli organi dell'Associazione sono:
L'assemblea dei soci
Il consiglio direttivo
Il presidente
L'assemblea dei soci si riunisce di norma una volta
all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio
per gli altri adempimenti di propria competenza. Essa è
l'organo sovrano dell'Associazione stessa, è composta da
tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
ART. 5
Quota
sociale
1. La
quota associativa a carico degli aderenti è fissata
dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né
ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di
aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote
sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'assemblea né prendere parte alle attività
dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
ART. 6
Organi
dell'associazione
Gli
organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- Il segretario
- Il presidente.
ART. 7
L'assemblea
dei soci
L'assemblea
dei soci si riunisce di norma una volta l'anno entro il 31
marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri
adempimenti di propria competenza.
Essa è l'organo sovrano dell'associazione stessa, è
composta da tutti i soci e può essere ordinaria e
straordinaria.
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti
all'organizzazione.
Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal
presidente stesso, in via ordinaria una volta l'anno e in
via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti
dalla data del timbro postale o da quella posta sulla
ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia
consegnata a mano.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
1/3 degli aderenti; in tal caso il presidente deve
provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere
tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti
in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per
delega.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di una
delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri (ove se
ne preveda la costituzione);
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei
conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello
statuto di cui al successivo art. 13;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei
contributi a carico degli aderenti.
ART. 8
Il
consiglio direttivo
Il
consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto
da cinque membri. Esso può cooptare altri quattro membri,
in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con
solo voto consuntivo. Il comitato si riunisce, su
convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi
e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In
tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20
giorni dal ricevimento della richiesta.
Perché la comunicazione sia valida, occorre un preavviso di
almeno 8 (otto) giorni decorrenti dalla data del timbro
postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la
lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Il consiglio ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento
dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e
autorizzandone la spesa;
- assumere personale dipendente o avvalersi di lavoratori
autonomi nei limiti fissati dalla legge del 01 agosto 1991
n. 226 esclusivamente per il suo regolare funzionamento,
oppure per qualificare o specializzare le attività da esse
svolte. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo.
Agli associati che operano per conto e in nome
dell'associazione, potranno essere rimborsate le spese vive
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa
documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea
dei soci;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di propria competenza adottati dal presidente per motivi di
necessità e di urgenza.
ART. 9
Il
segretario
Il
segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro
degli aderenti;
provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è il responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali delle riunioni degli organi collegiali
assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio
arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi
ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,
che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del
bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il
mese di marzo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'organizzazione nonchè alla conservazione della
documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei
soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità delle decisioni del comitato;
- è a capo del personale oltre al presidente.
ART. 10
Il
presidente
Il
presidente, che è anche il presidente dell'assemblea e del
comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a
maggioranza di voti.
Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione dei
confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le
riunioni dell'assemblea e del comitato.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le
relative funzioni sono svolte dal vicepresidente e dal
componente del comitato più anziano d'età.
ART. 11
Gratuità e durata delle cariche
Tutte le
cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di
quattro anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del
triennio decadono allo scadere del medesimo quarto anno.
ART. 12
Bilancio
Ogni
anno devono essere redatti, a cura del comitato i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
ART. 13
Modifiche
allo statuto
Le
proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque
aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza
assoluta degli aderenti all'organizzazione.
ART. 14
Norma di rinvio
Per
quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia.