STATUTO
GRUPPO CINOFILO E LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE
Associazione di Artisti per il Volontariato
"CROCE DI S. ANDREA" o.n.l.u.s.

ART. 1
Costituzione

1. E' costituita in Via Cavour, 6 28061 RECETTO (NO) il Gruppo Cinofilo, Logistico con sezione nautica e ultraleggeri di Protezione Civile denominata Croce di S. Andrea o.n.l.u.s
2. Essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ART. 2
Scopi e finalità

1. L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
2. Per questi motivi, i propri ispiratori sono quelli del movimento di volontariato.
3. L'Associazione, aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro bensì persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della Protezione Civile a livello nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione, tramite il proprio impegno verso obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale persegue l'affermazione di valori di solidarietà sociale.
5. Pertanto i suoi fini sono:
a. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale.
b. ricercare il soddisfacimento del bisogno collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà.
c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo e civile e sociale della collettività.
d. contribuire all'affermazione dei principi della mutualità.
e. fornire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci
f. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività.
g. favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici.
h. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.
6. La sua attività consiste quindi:
a. organizzare il soccorso mediante idonei mezzi di protezione civile.
b. nel promuovere iniziative di formazione, informazione e prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.
c. nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente.
d. nell'organizzare la formazione del volontario.
e. nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atto a favorire una migliore qualità della vita.
f. nell'organizzare il soccorso per la ricerca di persone disperse, avvalendosi di cani appositamente addestrati. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di:
I. Addestrare i cani per tale scopo.
II. Organizzare settimanalmente esercitazioni ed addestramenti al suo interno.
III. Partecipare ad esercitazioni di protezione civile organizzate a livello comunale, provinciale e regionale.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:
g. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento.
h. organizzare forme di intervento istitutive dei servizi conseguenti al precedente punto.
i. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi.
j. avvalersi dell'opera della sezione nautica e ultraleggeri.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione, sempre in via strumentale e mai prevalente, di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3
Membri dell'Associazione

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge del 1 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare le attività da esse svolte. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Agli associati che operano per conto ed in nome dell'Associazione potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea dei soci.
2. Possono essere soci dell'Associazione: tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- La domanda di Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che entro trenta giorni dal ricevimento della stessa delibera al riguardo.
- I versamenti all'Associazione, di qualunque entità essi siano, sono fatti a fondo perduto; questi versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e pertanto nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione stessa, né in caso di morte, di recesso o esclusione di un associato dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quando versato all'Associazione stessa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o mortis causa.
- Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- Tutti i soci inferiori a 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- Tutti i soci, fatta salva la distinzione di cui sopra, godono degli stessi diritti e doveri.
3. I diritti dei soci sono:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti ad esso derivanti.
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.
4. I doveri dei soci sono:
- rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione
5. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.
6. La qualità del socio si perde:
- per morosità
- per esclusione
- per decadenza.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.
Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.

ART. 4
Risorse economiche

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio di bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio per essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote degli aderenti
- da contributi privati
- da rimborsi derivanti da convenzioni
- da contributi di enti pubblici o privati
- da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 1991 n. 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.
4. E' fatto obbligo all'Associazione di impegnare gli eventuali utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni immobili e mobili
- da titoli pubblici e privati
- da lasciti e donazioni purchè accettati nel Consiglio Direttivo
6. E' fatto invece divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siamo imposte per legge o siano effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli organi dell'Associazione sono:
L'assemblea dei soci
Il consiglio direttivo
Il presidente
L'assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio per gli altri adempimenti di propria competenza. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione stessa, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

ART. 5
Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 6
Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- Il segretario
- Il presidente.

ART. 7
L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci si riunisce di norma una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Essa è l'organo sovrano dell'associazione stessa, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione);
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 13;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

ART. 8
Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri quattro membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consuntivo. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Perché la comunicazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 (otto) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Il consiglio ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- assumere personale dipendente o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti fissati dalla legge del 01 agosto 1991 n. 226 esclusivamente per il suo regolare funzionamento, oppure per qualificare o specializzare le attività da esse svolte. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo. Agli associati che operano per conto e in nome dell'associazione, potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea dei soci;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 9
Il segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è il responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del comitato;
- è a capo del personale oltre al presidente.

ART. 10
Il presidente

Il presidente, che è anche il presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione dei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente e dal componente del comitato più anziano d'età.

ART. 11
Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del medesimo quarto anno.

ART. 12
Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART. 13
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

ART. 14
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.